Data: 30/06/2004 - Anno: 10 - Numero: 2 - Pagina: 6 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
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AUTORE: Giovanni Bove (Altri articoli dell'autore)
In questi giorni scade il termine per il versamento dell’ICI. Al di là delle ormai notissime informazioni su come e quanto si paga, nel caso del nostro Comune l’aliquota applicata è la massima, ovvero il 7 per mille e la detrazione per la prima casa € 103,29, le modalità di calcolo sono semplicissime: si determina l’imposta che va versata in due rate di pari importo la prima entro il 30 giugno e il saldo entro il 20 dicembre. Si può versare anche in unica soluzione entro il 30 giugno e questo può apparire illogico in quanto non si tiene conto in nessun modo di eventuali interessi a credito del contribuente, più giusto sarebbe considerare come scadenza per il versamento in unica soluzione il 30 settembre. La questione che vorrei esaminare più approfonditamente riguarda il fatto se i terreni che il piano regolatore di un Comune inserisce in zone edificabili sono soggetti al pagamento dell’ICI. A mio avviso il semplice inserimento in aree edificabili non è sufficiente a rendere un terreno soggetto all’ICI in quanto la condizione che rende obbligatorio il versamento dell’ICI in questi casi è l’aver effettuato il prescritto piano di lottizzazione ed averne ottenuto la necessaria approvazione. Dello stesso avviso si sono dimostrate varie Commissioni Tributarie Provinciali, tra cui quella di Catanzaro. In effetti la ratio della legge sembra abbastanza chiara. Si può pensare a varie ipotesi: Un piano regolatore inserisce in zone edificabili un terreno precedentemente considerato agricolo: della cosa il proprietario non viene a conoscenza. In questo caso l’ulteriore passo per arrivare all’obbligo di pagamento del tributo avviene esattamente con il piano di lottizzazione approvato Se un piano regolatore trasforma un terreno edificabile in zona agricola o altra non edificabile allora il caso diventa semplice: come non paga quando è agricolo, non paga nemmeno se precedentemente era edificabile, visto che molto difficilmente un nuovo piano regolatore trasforma in zona non edificabile un terreno che ha già un piano di lottizzazione approvato. Per coloro che avessero effettuato il versamento ove non dovuto, la norma pare rigida nella possibilità di avere la restituzione del versato in quanto si dovrebbe applicare il principio generale che non prevede la ripetizione di quanto un contribuente riteneva, effettivamente sbagliando, di dover pagare, cioè il principio dell’obbligazione morale.
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